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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 1 e' sostituito il seguente:

[10]«Ferme restando le attribuzioni e le funzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e degli organi ed enti da esso dipendenti, per quanto concerne i rifornimenti alle Forze armate, e ferme restando altresi', le funzioni attualmente esercitate dallo stesso Sottosegretariato in materia di approvvigionamenti e distribuzione di prodotti industriali, il Ministero delle corporazioni provvede a disciplinare la distribuzione ed i consumi dei prodotti industriali non alimentari, sia di produzione nazionale importati, ai fini di regolare ed assicurare i diversi fabbisogni dei prodotti stessi in periodo di guerra.

[11]«A tale scopo il Ministero delle corporazioni puo' adottare tutti i provvedimenti necessari di censimento, di acquisto e di requisizione dei prodotti industriali su menzionati esistenti nel territorio nazionale; il Ministero stesso poi provvede, per gli stabilimenti industriali e le materie prime non soggette a vigilanza e disciplina del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, a regolare la ripartizione o assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali e a disciplinare la distribuzione dei prodotti finiti secondo le diverse esigenze, adottando i provvedimenti opportuni per controllare l'attivita' delle aziende industriali e commerciali.

[12]«Il Ministero delle corporazioni emana inoltre norme per disciplinare mediante razionamento i consumi da parte della popolazione civile di quei prodotti industriali per i quali si ravvisi necessario provvedere alla distribuzione razionata.

[13]«Restano ferme, per quanto riguarda gli ammassi, le attribuzioni e le funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle finanze».

[14]All'art. 2 e' sostituito il seguente:

[15]«Il Ministero delle corporazioni adotta i provvedimenti previsti nell'articolo precedente di accordo o su proposta del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o delle altre Amministrazioni interessate».

[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[17]Data a Roma, addi' 20 marzo 1941-XIX

[18]VITTORIO EMANUELE

[19]MUSSOLINI - AMICUCCI - PUTZOLU - DI REVEL - TASSINARI - HOST VENTURI - GATTI

[20]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 26 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-03-20;384~art1 · fonte del testo