Ove le navi mercantili di una delle due Parti contraenti, di cui all'articolo 1, dovessero essere esposte a rischi marittimi o dovessero incorrere in qualsiasi altro pericolo nelle acque territoriali o nei porti dell'altra Parte, entrambe le Parti daranno reciprocamente tutta l'assistenza e tutta la protezione possibile a tali navi, al loro equipaggio, al carico ed ai passeggeri in rischio o in pericolo.

Testo vigente dal 29 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art5 · fonte su Normattiva