Ove le navi mercantili di una delle due Parti contraenti, di cui all'articolo 1, dovessero essere esposte a rischi marittimi o dovessero incorrere in qualsiasi altro pericolo nelle acque territoriali o nei porti dell'altra Parte, entrambe le Parti daranno reciprocamente tutta l'assistenza e tutta la protezione possibile a tali navi, al loro equipaggio, al carico ed ai passeggeri in rischio o in pericolo.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
