Gli impianti portuali di ciascuna Parte contraente, incluse le attrezzature per il carico, lo scarico e l'immagazzinaggio in banchina, sulla riva ed in mare, nonche' per l'assistenza nella navigazione, come pure per i servizi di pilotaggio, vengono forniti alle navi dell'altra Parte secondo il trattamento della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 29 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art3 · fonte su Normattiva