Gli impianti portuali di ciascuna Parte contraente, incluse le attrezzature per il carico, lo scarico e l'immagazzinaggio in banchina, sulla riva ed in mare, nonche' per l'assistenza nella navigazione, come pure per i servizi di pilotaggio, vengono forniti alle navi dell'altra Parte secondo il trattamento della nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
