[1]ARTICOLO XI

[2]Consultazioni tendenti all'eventuale modifica del presente Accordo o della tabella delle rotte potranno essere richieste in ogni momento da ciascuna Parte Contraente. Lo stesso vale per le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione di questo Accordo, sempre che a giudizio di una delle Parti Contraenti, la procedura a tale fine prevista dall'articolo X non abbia dato un risultato positivo. Le predette consultazioni cominceranno entro il termine di 60 (sessanta), giorni, a partire dalla ricezione della domanda.

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artxi · fonte su Normattiva