1. Le imprese designate godranno di pari ed eque possibilita' per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti Contraenti. 2. Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente prendera' in considerazione gli interessi della impresa designata dell'altra Parte Contraente allo scopo di non danneggiare indebitamente i servizi aerei che questa ultima assicura su tutte o parte delle stesse rotte. 3. L'esercizio dei servizi convenuti sara' organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto pubblico sulle rotte specificate. L'obiettivo fondamentale di ciascuno dei servizi convenuti sara' quello di offrire una capacita' di trasporto corrispondente alla domanda attuale e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, di merci e di posta provenienti o destinati al territorio dell'altra Parte Contraente che avra' designato l'impresa esercente detto servizio. 4. I diritti accordati a ciascuna impresa designata per trasportare passeggeri, merci e posta fra il territorio dell'altra Parte Contraente ed i territori di Stati terzi saranno esercitati rispettando i principi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacita' di trasporto offerta deve essere adeguata:

  • a)alla domanda di trasporto da o per il territorio della Parte Contraente che avra' designato l'impresa;
  • b)alla domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalle rispettive linee aeree, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle imprese di altri Stati della regione;
  • c)alle esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;766~art5 · fonte su Normattiva