[1]Notifica

[2]1. Un Governo firmatario puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile, il 30 aprile 1973 o prima di tale data, o, in ogni caso, nei due mesi successivi. 2. Ogni Governo le cui condizioni di adesione siano state definite dal Consiglio, puo' notificare all'autorita' depositaria che si impegna a cercare di ottenere l'adesione in conformita' della propria procedura costituzionale il piu' presto possibile e, in ogni caso, non oltre i due mesi che seguono la data di ricevimento della sua notifica da parte dell'autorita' depositaria. 3. Un Governo che faccia una notifica conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 ha lo status di osservatore a partire dalla data di ricevimento della sua notifica sino a quando non abbia indicato che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente all'articolo 66 o sino allo spirare del termine indicato nella notifica che ha fatto in conformita' del paragrafo 1 o del paragrafo 2. Se il Governo non e' in grado di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o di aderirvi entro il termine specificato, o di dare l'indicazione prevista dall'articolo 66, il Consiglio puo', tenuto conto delle disposizioni adottate dal Governo interessato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, prorogare lo status di osservatore di tale Governo per un nuovo termine specificato.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art65 · fonte su Normattiva