(1) Le spese sostenute in applicazione della presente convenzione sono a carico: (a) dello Stato richiesto, se dette spese sono sostenute sul proprio territorio; (b) dello Stato richiedente, negli altri casi. (2) Le disposizioni di questo articolo non sono di ostacolo al recupero delle spese che gravano sul minore o sulle altre persone che ne sarebbero responsabili.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
