(1) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. (2) L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
