1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare, secondo le modalita' che riterra' opportune, gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dello strumento di adesione, che avra' effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.
Testo vigente dal 12 novembre 1985
