1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare, secondo le modalita' che riterra' opportune, gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dello strumento di adesione, che avra' effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

Testo vigente dal 12 novembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art21 · fonte su Normattiva