1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto un mese dopo la data del deposito stesso.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art16 · fonte su Normattiva