Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 16 — Competenza delle Rappresentanze diplomatiche e consolari
Ciascuna Parte contraente puo' effettuare notifiche di atti ai propri cittadini e procedere, senza mezzi coercitivi, alla loro audizione a mezzo delle proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
