relative alla situazione personale e patrimoniale del richiedente 1. Se le facilitazioni previste dalle disposizioni dell'articolo 20 della presente Convenzione dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, queste facilitazioni sono accordate sulla base di certificati relativi alla situazione personale e patrimoniale del richiedente rilasciati dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. 2. Se il richiedente non ha residenza nel territorio di alcuna delle Parti contraenti la certificazione puo' essere parimenti rilasciata dalla Missione diplomatica o dagli Uffici consolari della Parte contraente di cui il richiedente e' cittadino. 3. L'autorita' che ha rilasciato i certificati, che li riceve, o che deve deliberare sulla richiesta di facilitazioni puo' chiedere alle autorita' dell'altra Parte informazioni complementari o le delucidazioni necessarie.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art21 · fonte su Normattiva