degli atti L'autorita' richiesta assicura la notificazione degli atti sempre che siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta o che siano corredati da una traduzione ufficiale e certificata conforme, in questa lingua. In caso contrario l'autorita' richiesta notifichera' l'atto al destinatario solo se questi accettera' di riceverlo.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
