degli atti L'autorita' richiesta assicura la notificazione degli atti sempre che siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta o che siano corredati da una traduzione ufficiale e certificata conforme, in questa lingua. In caso contrario l'autorita' richiesta notifichera' l'atto al destinatario solo se questi accettera' di riceverlo.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art8 · fonte su Normattiva