• 1)Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari dovranno essere accompagnati da una nota che precisi, a seconda dei casi:
  • a)l'autorita' da cui emana l'atto;
  • b)la natura dell'atto da consegnare;
  • c)i nomi e le qualita' delle parti;
  • d)il nome e l'indirizzo del destinatario.
  • 2)La nota sara' redatta nella lingua della presente Convenzione o sara' accompagnata da una traduzione in questa lingua, certificata conforme dalle autorita' dello Stato richiedente. In merito alla traduzione degli atti allegati alla nota si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art7 · fonte su Normattiva