Ogni controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Accordo, salvo controversia relativa a una costatazione fatta dal Consiglio in base all'articolo 19 o a un provvedimento preso dal Consiglio in conseguenza di tale costatazione, che non sia composta mediante negoziato o altra procedura approvata dall'Agenzia, dalla Comunita' e dagli Stati sara', a richiesta di uno qualsiasi di essi, rinviata ad un tribunale arbitrale composto di cinque arbitri. La Comunita' e gli Stati designeranno due arbitri, l'Agenzia designera' del pari due arbitri, e i quattro arbitri in tal modo designati ne eleggeranno un quinto, che sara' presidente del tribunale. Se, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, la Comunita' e gli Stati, o l'Agenzia, non avranno designato ciascuno due arbitri, la Comunita' o l'Agenzia potranno richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare detti arbitri. La stessa procedura sara' seguita se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del quarto arbitro, non sara' stato eletto il quinto arbitro. Il Quorum sara' costituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale e per tutte le decisioni sara' necessario il parere concordante di almeno tre arbitri. La procedura arbitrale sara' fissata dal tribunale. Le decisioni del tribunale saranno vincolanti per l'Agenzia, la Comunita' e gli Stati interessati.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art22 · fonte su Normattiva