Qualora il Consiglio, una volta esaminate le informazioni del caso riferitegli dal Direttore Generale, costati che l'Agenzia non e' in grado di verificare che non vi sia stata distrazione di materie nucleari che devono essere sottoposte alle salvaguardie previste dal presente Accordo verso armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, esso potra' predisporre le comunicazioni previste dall'articolo XII, paragrafo C dello statuto e potra' anche adottare, in quanto applicabili, gli altri provvedimenti contemplati in detto paragrafo. Nel far cio', il Consiglio terra' conto del grado di sicurezza offerto dalle misure di salvaguardia che sono state applicate ed offrira' alla Comunita' o allo Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, ogni ragionevole occasione di fornirgli tutte le necessarie rassicurazioni.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art19 · fonte su Normattiva