In circostanze che possono comportare ispezioni speciali per gli scopi specificati nell'articolo 73, la Comunita' e l'Agenzia si consulteranno immediatamente. A seguito di tali consultazioni l'Agenzia potra':
- a)compiere ispezioni in aggiunta alle attivita' ispettive ordinarie previste dal presente Accordo;
- b)ottenere, d'intesa con la Comunita', accesso ad informazioni o luoghi in aggiunta a quelli specificati nell'articolo 76. Qualsiasi controversia sara' composta conformemente agli articoli 21 e 22. Se si renderanno essenziali ed urgenti provvedimenti da parte della Comunita' o di uno Stato, in quanto una delle due Parti sia individualmente interessata, si applichera' l'articolo 18.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
