La conclusione tecnica delle attivita' di verifica dell'Agenzia sara' costituita da una dichiarazione, dalla quale risulti, per ogni area di bilancio materie, la quantita' delle materie non contabilizzata in un determinato periodo e nella quale siano specificati i limiti di precisione delle quantita' indicate.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art30 · fonte su Normattiva