[1]dell'esame delle informazioni descrittive

[2]Le informazioni descrittive comunicate all'Agenzia saranno usate per i seguenti scopi:

  • a)identificare le caratteristiche degli impianti e delle materie nucleari che hanno rilevanza agli effetti dell'applicazione delle salvaguardie alle materie nucleari in modo sufficientemente particolareggiato per agevolare la verifica;
  • b)determinare le aree di bilancio materie che saranno usate per fini contabili in base al presente Accordo e scegliere quei punti strategici che costituiscono punti-chiave di misurazione e che saranno usati per determinare il flusso e l'inventario delle materie nucleari nella delimitazione di tali aree di bilancio materie saranno usati tra l'altro i seguenti criteri:
  • i)la dimensione dell'area di bilancio materie sara' determinata in correlazione con la precisione con la quale il bilancio materie potra' essere stabilito;
  • ii)per determinare l'area di bilancio materie si ricorrera' ogni qualvolta possibile al contenimento e alla sorveglianza quali mezzi per assicurare la completezza delle misurazioni del flusso, semplificando in tal modo l'applicazione delle salvaguardie e concentrando le operazioni di misurazione nei punti-chiave di misurazione;
  • iii)a richiesta della Comunita' o dello Stato interessato, potra' essere costituita una speciale area di bilancio materie intorno ad una fase di processo che comporti informazioni commercialmente delicate;
  • c)fissare la frequenza nominale e le procedure per l'effettuazione dell'inventario fisico delle materie nucleari a fini contabili in base al presente Accordo;
  • d)fissare le prescrizioni relative ai documenti contabili ed ai rapporti e le procedure di valutazione dei documenti contabili;
  • e)fissare le prescrizioni e le procedure relative alla verifica della quantita' e dell'ubicazione delle materie nucleari;
  • f)scegliere le opportune combinazioni di metodi e tecniche di contenimento e di sorveglianza oltre ai punti strategici nei quali esse saranno applicate. I risultati dell'esame delle informazioni descrittive, concordati dall'Agenzia e dalla Comunita', saranno inclusi negli. Accordi Sussidiari.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art46 · fonte su Normattiva