L'Agenzia informera' la Comunita' ad uso delle Parti interessate in merito a:

  • a)i risultati delle sue ispezioni, ad intervalli da specificare negli Accordi Sussidiari;
  • b)le conclusioni che essa ha tratte dalle sue attivita' di verifica.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art90 · fonte su Normattiva