Le salvaguardie di cui al presente Accordo saranno attuate in modo tale da:
- a)evitare di intralciare lo sviluppo economico e tecnologico nella Comunita' o la cooperazione internazionale nel settore delle attivita' nucleari pacifiche, compreso lo scambio internazionale di materie nucleari;
- b)evitare indebite interferenze nelle attivita' nucleari pacifiche nella Comunita', e in particolar modo nell'esercizio degli impianti;
- c)essere compatibili con la sana gestione richiesta da una sicura ed economica conduzione delle attivita' nucleari.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
