Le salvaguardie di cui al presente Accordo saranno attuate in modo tale da:

  • a)evitare di intralciare lo sviluppo economico e tecnologico nella Comunita' o la cooperazione internazionale nel settore delle attivita' nucleari pacifiche, compreso lo scambio internazionale di materie nucleari;
  • b)evitare indebite interferenze nelle attivita' nucleari pacifiche nella Comunita', e in particolar modo nell'esercizio degli impianti;
  • c)essere compatibili con la sana gestione richiesta da una sicura ed economica conduzione delle attivita' nucleari.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art5 · fonte su Normattiva