• a)Nell'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, si dovra' tenere pienamente conto del progresso tecnologico nel settore delle salvaguardie e ci si dovra' adoperare in tutti i modi per assicurare un rapporto ottimale tra costo ed efficacia e l'applicazione del principio di salvaguardare efficacemente il flusso delle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo con l'uso di strumenti ed altre tecniche in determinati punti strategici nella misura in cui la tecnologia presente o futura lo consenta.
  • b)Al fine di garantire un rapporto ottimale tra costo ed efficacia, si dovra' fare uso ad esempio di mezzi come:
  • i)il contenimento, in modo da determinare le aree di bilancio materie per scopi contabili;
  • ii)tecniche statistiche e campionamenti aleatori per valutare il flusso delle materie nucleari;
  • iii)la concentrazione delle attivita' di verifica in quelle fasi del ciclo di combustibile nucleare in cui sono prodotte, trattate, usate o immagazzinate materie nucleari dalle quali e' possibile produrre senza difficolta' armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari e la riduzione al minimo delle attivita' di verifica relative ad altre materie nucleari, a condizione che cio' non sia d'intralcio all'attuazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art7 · fonte su Normattiva