• a)L'Agenzia prendera' ogni precauzione per proteggere i segreti commerciali e industriali e le altre informazioni riservate che vengono a sua conoscenza durante l'attuazione del presente Accordo.
  • b)i) L'Agenzia non pubblichera' ne' comunichera' ad alcuno Stato, ne' organizzazione o persona, le informazioni da essa ottenute in relazione con la situazione del presente Accordo, salvo per le informazioni specifiche riguardanti l'attuazione del presente Accordo che potranno essere fornite al Consiglio e a quel personale dell'Agenzia che necessiti di tali conoscenze per svolgere i suoi compiti ufficiali relativi alle salvaguardie, e soltanto nella misura necessaria per dar modo all'Agenzia di assolvere le sue responsabilita' nell'attuazione del presente Accordo.
  • ii)Con decisione del Consiglio, se gli Stati direttamente interessati o la Comunita' vi consentiranno ciascuno per la parte che lo riguarda, potranno essere pubblicate informazioni sintetiche sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art6 · fonte su Normattiva