- a)L'Agenzia prendera' ogni precauzione per proteggere i segreti commerciali e industriali e le altre informazioni riservate che vengono a sua conoscenza durante l'attuazione del presente Accordo.
- b)i) L'Agenzia non pubblichera' ne' comunichera' ad alcuno Stato, ne' organizzazione o persona, le informazioni da essa ottenute in relazione con la situazione del presente Accordo, salvo per le informazioni specifiche riguardanti l'attuazione del presente Accordo che potranno essere fornite al Consiglio e a quel personale dell'Agenzia che necessiti di tali conoscenze per svolgere i suoi compiti ufficiali relativi alle salvaguardie, e soltanto nella misura necessaria per dar modo all'Agenzia di assolvere le sue responsabilita' nell'attuazione del presente Accordo.
- ii)Con decisione del Consiglio, se gli Stati direttamente interessati o la Comunita' vi consentiranno ciascuno per la parte che lo riguarda, potranno essere pubblicate informazioni sintetiche sulle materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
