- a)Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo, la Comunita', conformemente alle disposizioni contenute nel presente Accordo, fornira' all'Agenzia informazioni riguardanti le materie nucleari soggette a tali salvaguardie e quelle caratteristiche degli impianti che hanno rilevanza per la salvaguardia di tali materie.
- b)i) L'Agenzia richiedera' soltanto le informazioni strettamente necessarie all'adempimento delle sue responsabilita' ai sensi del presente Accordo.
- ii)Le informazioni riguardanti gli impianti saranno limitate al minimo necessario per salvaguardare le materie nucleari soggette alle salvaguardie ai sensi del presente Accordo.
- c)Se la Comunita' lo richiedera', l'Agenzia sara' disposta ad esaminare in locali della Comunita' le informazioni descrittive che la Comunita' considera di carattere particolarmente delicato. Non sara' necessario che tali dati siano trasmessi materialmente all'Agenzia, purche' essi siano conservati in locali della Comunita', in modo che l'Agenzia possa esaminarli nuovamente senza difficolta'.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
