Salvo le procedure specificate all'articolo 77, l'Agenzia potra' compiere ispezioni speciali:

  • a)per verificare le informazioni contenute nei rapporti speciali;
  • b)se essa considera che le informazioni comunicate dalla Comunita', compresi i chiarimenti forniti dalla Comunita' e le informazioni ottenute dalle ispezioni ordinarie, non sono sufficienti per metterla in grado di adempiere le proprie responsabilita' in base al presente Accordo. Un'ispezione sara' considerata speciale quando e' compiuta in aggiunta alle attivita' ispettive ordinarie previste dal presente Accordo oppure comporta un accesso a informazioni o luoghi piu' ampio dell'accesso previsto dall'articolo 76 per le ispezioni ordinarie e straordinarie, o per entrambe.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art73 · fonte su Normattiva