Altre informazioni di interesse per l'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo saranno del pari comunicate all'Agenzia per ogni impianto, qualora cio' sia specificato negli accordi sussidiari. La Comunita' fornira' all'Agenzia informazioni supplementari sulle procedure sanitarie e di sicurezza che l'Agenzia dovra' osservare ed alle quali gli ispettori dell'Agenzia si dovranno attenere nell'impianto.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
