L'Agenzia ricevera' dalla Comunita', a scopo di esame, le informazioni descrittive relative ad una modifica che abbia importanza per le salvaguardie previste dal presente Accordo, e sara' informata di qualsiasi cambiamento nelle informazioni ad essa comunicate ai sensi dell'articolo 44, con un anticipo sufficiente per poter adattare, qualora necessario, le procedure di salvaguardia applicabili in base al presente Accordo.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
