Nell'ambito dell'articolo 74, l'Agenzia dovra' essere messa in condizioni di:
- a)sorvegliare che nei punti-chiave di misurazione per la contabilita' bilancio materie i campioni siano prelevati secondo procedure che diano come risultato campioni rappresentativi, sorvegliare il trattamento e l'analisi dei campioni e ottenere duplicati di tali campioni;
- b)sorvegliare che le misure delle materie nucleari nei punti-chiave di misurazione per la contabilita' bilancio materie siano rappresentative e sorvegliare la taratura degli strumenti e dell'attrezzatura impiegata;
- c)prendere con la Comunita' e, nella misura indispensabile, con lo Stato interessato, disposizioni affinche', se necessario:
- i)siano eseguite misure complementari e prelevati ulteriori campioni ad uso dell'Agenzia;
- ii)siano analizzati i campioni tarati di analisi dell'Agenzia;
- iii)siano usati nella taratura degli strumenti e della restante attrezzatura idonei campioni tarati assoluti;
- iv)siano eseguite altre tarature;
- d)usare la propria attrezzatura per le misure indipendenti e la sorveglianza e, qualora cio' sia convenuto e specificato negli Accordi Sussidiari, predisporre l'installazione di tali attrezzature;
- e)applicare i propri sigilli e altri dispositivi di identificazione e di rivelazione di manomissione ai contenimenti, qualora cio' sia consentito e specificato negli Accordi Sussidiari;
- f)prendere con la Comunita' o lo Stato interessato disposizioni per la spedizione dei campioni prelevati ad uso dell'Agenzia.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
