Per gli scopi specificati negli articoli 71, 72 e 73, l'Agenzia potra':
- a)esaminare i documenti contabili a norma degli articoli da 51 a 58;
- b)eseguire misure indipendenti di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo;
- c)verificare il funzionamento e la taratura degli strumenti e degli altri dispositivi di misurazione e di controllo;
- d)adottare e fare uso di provvedimenti di sorveglianza e di contenimento;
- e)usare altri metodi oggettivi che si sono rivelati tecnicamente applicabili.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
