Per gli scopi specificati negli articoli 71, 72 e 73, l'Agenzia potra':

  • a)esaminare i documenti contabili a norma degli articoli da 51 a 58;
  • b)eseguire misure indipendenti di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo;
  • c)verificare il funzionamento e la taratura degli strumenti e degli altri dispositivi di misurazione e di controllo;
  • d)adottare e fare uso di provvedimenti di sorveglianza e di contenimento;
  • e)usare altri metodi oggettivi che si sono rivelati tecnicamente applicabili.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art74 · fonte su Normattiva