L'Agenzia e la Comunita' procederanno congiuntamente all'esame delle informazioni descrittive previsto dall'articolo 46 da a) a f), dell'Accordo e inseriranno i relativi risultati concordati negli Accordi Sussidiari. La verifica delle informazioni descrittive prevista allo articolo 48 dell'Accordo sara' compiuta dall'Agenzia in cooperazione con la Comunita'.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
