L'Agenzia e la Comunita' procederanno congiuntamente all'esame delle informazioni descrittive previsto dall'articolo 46 da a) a f), dell'Accordo e inseriranno i relativi risultati concordati negli Accordi Sussidiari. La verifica delle informazioni descrittive prevista allo articolo 48 dell'Accordo sara' compiuta dall'Agenzia in cooperazione con la Comunita'.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~protocollo-art3 · fonte su Normattiva