L'Agenzia potra' effettuare ispezioni ordinarie per:

  • a)verificare che i rapporti siano conformi ai documenti contabili;
  • b)verificare la collocazione, l'identita', la quantita' e la composizione di tutte le materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo;
  • c)verificare le informazioni sulle possibili cause di materie non contabilizzate, di differenze mittente/destinatario e di incertezze nell'inventario contabile.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art72 · fonte su Normattiva