I seguenti paragrafi vengono aggiunti dopo il paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'accordo intorno: "3-bis. - A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo, l'importo di 3.159,50 milioni di unita' di conto europee di cui al paragrafo 2-bis e' ripartito come segue:

  • a)3.054,10 milioni di unita' di conto europee destinati agli ACP, provenienti dalle seguenti fonti: 3.000 milioni di unita' di conto europee dalla dotazione inizialmente prevista al paragrafo 3, lettera a), per gli Stati ACP originari; 9,50 milioni di unita' di conto europee dall'importo previsto al paragrafo 2-bis; 13 milioni di unita' di conto europee dall'importo di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, introdotto dalla decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua la decisione 76/568/ /CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' Economica Europea; 31,60 milioni di unita' di conto europee dall'importo trasferito dalla dotazione PTOM alla dotazione ACP, in seguito all'accessione alla Convenzione da parte della Repubblica del Surinam, della Repubblica delle Seicelle e dello Stato delle Comore, in virtu' della decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonche' i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro;
  • b)105,40 milioni di unita' di conto europee destinati ai paesi e territori d'oltremare nonche' ai dipartimenti francesi d'oltremare, provenienti dagli importi inizialmente previsti, al paragrafo 3, lettere b) e c), tenuto conto della riduzione operata in virtu' della decisione di cui al quarto trattino della precedente lettera a). 3-ter. - a) L'importo destinato agli Stati ACP, indicato nel paragrafo 3-bis, lettera a), e' ripartito come segue: 2.137 milioni di utilita' di conto europee sotto forma di sovvenzioni; 440,10 milioni di unita' di conto europee sotto forma di prestiti speciali: 97 milioni di unita' di conto europee sotto forma di capitali di rischio; 380 milioni di unita' di conto europee sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della Convenzione.
  • b)L'importo destinato ai paesi e territori e ai dipartimenti d'oltremare, indicato nel paragrafo 3-bis, lettera b), e' ripartito come segue: 37 milioni di unita' di conto europee sotto forma di sovvenzioni; 29,40 milioni di unita' di conto europee sotto forma di prestiti speciali; 4 milioni di unita' di conto europee sotto forma di capitali di rischio; 15 milioni di unita' di conto europee sotto forma di riserva; 20 milioni di unita' di conto europee sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;398~art2 · fonte su Normattiva