Art. 27 (Trattato)
[1]presente Accordo viene stipulato per un periodo di 20 anni e verra' automaticamente rinnovato per successivi periodi quinquiennali se nessuna delle Parti inviera' all'altra Parte una notifica scritta, un anno prima di ogni scadenza, della propria intenzione di porvi termine. Fatto a Mosca il 14 ottobre 1994 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi aventi identico valore.
[2]PER LA PER LA REPUBBLICA ITALIANA FEDERAZIONE RUSSA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
