[1]La cooperazione fra le Parti sara' effettuata nei seguenti campi:

[2]1. Concetti di difesa e sicurezza, lineamenti evolutivi delle rispettive dottrine militari.

[3]2. Controllo degli armamenti, riduzione delle Forze Armate.

[4]3. Scambio di esperienze riguardanti l'organizzazione della difesa, l'addestramento, il servizio militare, l'approvvigionamento, l'organizzazione del servizio sanitario, la cultura, la legislazione militare, la storia, la geografia e la topografia militare, l'idrografia.

[5]4. Studio delle possibilita' di svolgimento di azioni congiunte per il mantenimento della pace nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa e del programma "Partnership for Peace", nonche' per le ricerche e il salvataggio in mare.

[6]5. Addestramento militare e formazione dei Quadri mediante lo scambio e l'ammissione di frequentatori.

[7]Altri campi, per consenso delle Parti.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;398~accordo-art5 · fonte su Normattiva