I locali di cui al precedente art. 1 sono inviolabili. Nessun funzionario della Repubblica Italiana o altre persone nell'esercizio di qualunque autorita' pubblica all'interno del territorio italiano avranno accesso al SE-InCE per svolgere le proprie funzioni al suo interno, salvo esplicito consenso e nel rispetto delle condizioni indicate dal Segretario Generale del SE-InCE o del suo/della sua rappresentante autorizzato/a. Il Segretario Generale del SE-InCE impedira' che il SE-InCE venga utilizzato come rifugio da persone che intendono evitare misure restrittive della propria liberta' personale, secondo le leggi della Repubblica Italiana, e da persone per le quali la Repubblica Italiana ha chiesto ad un altro Paese l'estradizione.

Testo vigente dal 13 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;40~accordo-art5 · fonte su Normattiva