1. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della Convenzione e per permettere ad uno Stato nembro di far fronte alle difficolta' menzionate in questo articolo, la Commissione puo' autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico. 2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione. 3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato puo' prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima puo' decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse. In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2. 4. In caso di gravi difficolta' della propria bilancia dei pagmenti, uno Stato membro puo' prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato. 5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorita' le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del Mercato Comune. 6. La notificazione della Comunita' al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione, e' fatta dalla Commissione.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
