Salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimita' tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e territori d'oltremare nonche' dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
