Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori si effettuano alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, eccettuati i prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art5 · fonte su Normattiva