Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate sino a totale esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione e dal presente Accordo. Tuttavia, le eventuali rimanenze degli aiuti per la produzione i quali, secondo l'articolo 27, paragrafo 2, del Protocollo n. 5 saranno soppressi al piu' tardi allo scadere della Convenzione, saranno destinate ad altre forme di aiuti, secondo la procedura prevista dall'articolo 29, paragrafo 4 di detto Protocollo. Allo scadere della Convenzione, gli Stati membri si impegnano a versare, alle condizioni previste dall'articolo precedente, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-3-art3 · fonte su Normattiva