1. La Comunita' puo' concedere sulle disponibilita' di tesoreria del Fondo anticipazioni fino ad un massimo di 59 milioni di unita' di conto per gli interventi contemplati dall'articolo 17, paragrafo 4. 2, Tali anticipazioni sono concesse alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
