I prestiti della Banca di cui all'articolo 16-b) possono essere accompagnati da abbuono di interessi. Il tasso di questi abbuoni puo' arrivare al 3 per cento per prestiti di una durata massima di 25 anni. Gli importi necessari al pagamento degli abbuoni di interessi sono imputati, per tutta la durata dell'esistenza del Fondo, all'importo degli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 16-a).

Testo vigente dal 16 giugno 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art19 · fonte su Normattiva