I prestiti della Banca di cui all'articolo 16-b) possono essere accompagnati da abbuono di interessi. Il tasso di questi abbuoni puo' arrivare al 3 per cento per prestiti di una durata massima di 25 anni. Gli importi necessari al pagamento degli abbuoni di interessi sono imputati, per tutta la durata dell'esistenza del Fondo, all'importo degli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 16-a).
Testo vigente dal 16 giugno 1964
