All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorrenza di 100 milioni di unita' di conto, prestiti concessi dalla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata la Banca, sui propri fondi, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo Statuto. Questi prestiti sono destinati:

  • a)fino a concorrenza di 90 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento realizzate negli Stati associati;
  • b)fino a concorrenza di 10 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento realizzate nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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