La Comunita' istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in virtu' delle disposizioni dell'articolo precedente. Mantiene con gli Stati associati interessati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti o programmi che le sono sottoposti, Lo Stato o il gruppo di Stati interessato e' informato dell'esito della. rispettiva domanda.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
