Nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia ne' Stato membro della Comunita' ne' Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento piu' favorevole di quello derivante per i cittadini o le societa' degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, eccetto quanto derivi da accordi regionali.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
