Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione importa, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', e la creazione di agenzie, succursali o filiali.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art31 · fonte su Normattiva