Il Consiglio di Associazione, e' composto dei membri del Consiglio della Comunita' Economica Europea e di membri della Commissione della Comunita' Economica Europea, da una poi te, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra. Ogni membro del Consiglio di Associazione puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti dei membro titolare. Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente soltanto con la partecipazione di meta' dei membri del Consiglio della Comunita', un membro della Commissione e di meta' dei membri rappresentanti i Governi degli Stati associati.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art40 · fonte su Normattiva