Ciascuno Stato associato si dichiara disposto a ridurre i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi nei confronti degli Stati membri secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dal precedente articolo se la sua situazione economica glielo consente.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-1-art3 · fonte su Normattiva