[1]PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.

[2]Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

[4]Per ogni prodotto originario degli Stati membri soggetto, all'importazione nel territorio di uno Stato associato, a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente, questo stesso Stato associato istituisce un contingente globale aperto senza discriminazioni agli Stati membri diversi da quello che beneficia gia' della liberta' d'importazione. Se il Consiglio di Associazione constata che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori ai contingenti aperti in applicazione del seguente articolo 2, lo Stato associato sopprime il contingentamento di questo prodotto.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-2-art1 · fonte su Normattiva