1. Alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, uno Stato associato puo' mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originari degli Stati membri, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione e purche' siano istituiti contingenti globali accessibili senza discriminazione ai prodotti originari degli Stati membri. 2. Il Consiglio di Associazione deve procedere alla consultazione prevista ai precedente paragrafo entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data alla quale lo Stato associato ha chiesto di poter adottare le misure di cui al suddetto paragrafo. Se la consultazione non ha luogo entro questo termine, lo Stato associato puo' adottare le misure richieste.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
