1. Le sovvenzioni o i prestiti speciali possono essere concessi ad uno Stato ACP o, per il suo tramite, ad un beneficiario finale. 2. In quest'ultimo caso, le condizioni della concessione dei mezzi finanziari da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento. 3. Qualsiasi utile spettante allo Stato ACP, proveniente sia da una sovvenzione, sia da un prestito con tasso d'interesse o termine di rimborso piu' favorevole del prestito finale, deve essere da esso utilizzato a fini di sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento. 4. Tenuto conto della domanda dello Stato ACP interessato, la Banca puo', conformemente alle disposizioni dell'articolo 101, concedere i finanziamenti di cui assume la gestione sia direttamente al beneficiario finale, sia tramite una banca di sviluppo, o dello Stato ACP interessato.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art103 · fonte su Normattiva